Nella proposta di modifica di cui al comunicato citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine della sopra menzionata Gazzetta Ufficiale: alla pag. 20, seconda colonna, all'art. 4, comma 4, dove e' scritto: "La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino 'Lambrusco di Sorbara' ..", si legga: "La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino DOC 'Lambrusco di Sorbara' .."; alla pag. 21, prima colonna, al comma 5 dell'art. 5, dove e' scritto: " .. dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino 'Lambrusco di Sorbara' ..", si legga: " .. dovranno sostituire un'eguale quantita' di vino DOC 'Lambrusco di Sorbara' .."; all'art. 6, comma 1, dove e' scritto: "spuma: vivace, frizzante, evanescente, ..", si legga: "spuma: vivace o frizzante, evanescente, ..", e dove e' scritto: "sapore: secco o asciutto, amabile o dolce, ..", si legga: "sapore: secco o asciutto, abboccato, amabile, dolce, ..".