Nella  proposta  di  modifica  di  cui  al  comunicato  citato  in
epigrafe, sono apportate le  seguenti  rettifiche  in  corrispondenza
delle   sotto   indicate   pagine  della  sopra  menzionata  Gazzetta
Ufficiale:
    alla pag. 20, seconda colonna,  all'art.  4,  comma  4,  dove  e'
scritto:  "La  resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
'Lambrusco di Sorbara' ..", si legga: "La resa massima di uva ammessa
per la produzione del vino DOC 'Lambrusco di Sorbara' ..";
    alla pag. 21, prima colonna, al comma  5  dell'art.  5,  dove  e'
scritto:  "  ..  dovranno  sostituire  un'eguale  quantita'  di  vino
'Lambrusco di Sorbara'  ..",  si  legga:  "  ..  dovranno  sostituire
un'eguale  quantita' di vino DOC 'Lambrusco di Sorbara' .."; all'art.
6, comma 1, dove e' scritto: "spuma: vivace, frizzante,  evanescente,
..",  si  legga: "spuma: vivace o frizzante, evanescente, ..", e dove
e' scritto: "sapore: secco o  asciutto,  amabile  o  dolce,  ..",  si
legga: "sapore: secco o asciutto, abboccato, amabile, dolce, ..".